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E' entrato in vigore, dopo ripetuti rinvii, l'articolo 11 del Decreto Rinnovabili (D. Lgs. 28 del 03/03/2011) che stabilisce l’obbligo di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
Questi edifici devono avere impianti di produzione di energia termica in grado di coprire almeno il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%.
Da notare che questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (es. impianto fotovoltaico che alimenta un boiler elettrico e l'impianto a pompe di calore). Il Decreto Rinnovabili, inoltre, impone una superficie minima di impianto, da calcolarsi secondo opportune formule.
Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. In caso di impossibilità tecnica della realizzazione degli impianti da rinnovabili, è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessivo dell’edificio inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.
L’obbligo di installare impianti di produzione di energia da rinnovabili non si applica agli edifici vincolati, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. |